Sez. 2, Sentenza n. 593 del 05/03/1973 (Rv. 362674 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - INEFFICACIA - LIMITI - PARTE RICHIEDENTE LA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - INEFFICACIA - LIMITI - PARTE RICHIEDENTE LA NOTIFICAZIONE.*
Il principio, secondo il quale la notificazione della sentenza eseguito nel domicilio reale della parte non e idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, puo essere invocato solo dall'intimato nel cui interesse e stabilito che la notificazione sia fatta al procuratore costituito, affinche egli possa disporre di tutto il termine concesso per proporre l'impugnazione eguale esigenza non sussiste, invece, per l'altra parte, la quale, col fatto stesso che prende l'iniziativa della notifica, dimostra di aver avuto la possibilita di valutare se risponda o meno al suo interesse impugnare la sentenza. Pertanto, il fatto che la notificazione della sentenza sia avvenuta nel domicilio reale dell'intimato (nella specie con pedissequo precetto ai fini esecutivi) non impedisce il decorso del termine di impugnazione nei confronti di colui ad iniziativa del quale la notificazione e stata eseguita. (Conf 2340/69, mass n 341762; V 157/69, mass n 338074; (V 2500/67, mass n 329814; 15/67, mass n 325615; (V 1210/65; 826/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)