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Sez. 1, Sentenza n. 14588 del 10/11/1999 Ud. (dep. 23/12/1999) Rv. 216204 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Atti da trasmettere al g.i.p. - Anche quelli acquisiti in una fase precedente conclusa con l'archiviazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216204-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il PM procedente nel presentare la richiesta di rinvio a giudizio, a norma degli artt. 416, secondo comma, cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., deve trasmettere al g.i.p. tutti gli atti noti al suo ufficio relativi alle indagini espletate per quel reato, attinenti all'imputato ed ai capi d'imputazione per i quali il giudizio è richiesto, pur se acquisiti in una fase conclusasi con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il P.M. dovesse trasmettere al Gip tutti gli atti raccolti nello stesso procedimento conclusosi in fase iniziale con l'archiviazione per essere ignoti gli autori del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)