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Sez. 1, Sentenza n. 9079 del 07/07/2000 (Rv. 538957 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Sindacato del pretore - Decisione - Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del pretore - Prefetto costituito personalmente o a mezzo di funzionario delegato e non per il tramite dell'Avvocatura dello Stato - Notifica del ricorso all'ufficio del prefetto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538957-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il ricorso proposto avverso il decreto di espulsione di uno straniero va notificato, a norma dell'art. 4 D.Lgs. n. 113 del 1999, all'autorità che tale provvedimento ha emesso, autorità che può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionari appositamente delegati; legittimato processuale nel suddetto giudizio di opposizione è, pertanto, il prefetto, e tale legittimazione permane, in mancanza di contrarie disposizioni nel citato D.Lgs. n. 113, per tutto l'arco del giudizio, compresa la fase di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che, in deroga al disposto di cui all'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, il destinatario degli atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di merito, va identificato nell'ufficio del prefetto che ha pronunziato l'espulsione, sempre che quest'ultimo si sia costituito in primo grado personalmente o per mezzo di un funzionario della prefettura all'uopo delegato e non per il tramite della competente Avvocatura distrettuale dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)