Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 27/01/2004 (Rv. 569699 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Provvedimento conclusivo del giudizio - Notificazione - Al prefetto - Limiti - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione amministrativa dello straniero regolata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, legittimato passivo è l'autorità che ha adottato il decreto, vale a dire il prefetto, sicché ad esso va notificato il provvedimento intervenuto all'esito del giudizio stesso, salvo che nella fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che tale notifica (in una fattispecie nella quale il Prefetto non aveva partecipato al giudizio di merito neppure nelle forme previste dall'art. 13 - bis del D.Lgs. N. 286 del 1998) è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 326 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/03/1999 num. 113 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)