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Sez. L, Sentenza n. 1072 del 18/01/2011 (Rv. 616254 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Criteri - Integralità del risarcimento - Duplicazioni risarcitorie - Divieto - Conseguenze - Congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale e per il danno morale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616254-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno esistenziale da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)