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Sez. 3, Sentenza n. 20949 del 30/09/2009 (Rv. 610088 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del "danno morale" da parte del giudice di merito - Erroneità - Presupposti - Omessa considerazione di pregiudizi diversi dalla sofferenza transeunte - Necessità.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610088-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, la circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita "danno morale" non può ritenersi decisione di per sé erronea, in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno, abbia tenuto conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte le conseguenze derivate dal fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)