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Sez. 3, Sentenza n. 247 del 09/01/2001 (Rv. 543013 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Consiglio nazionale degli ingegneri - Costituzione dell'organo con un numero di componenti inferiore ad undici - Decisione - Validità - Contrasto con norme della Costituzione o con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543013-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

A norma dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, il Consiglio nazionale degli ingegneri, costituito di undici componenti, è validamente costituito anche con la presenza di un numero inferiore di componenti, non essendo richiesta dalla norma il plenum dell'organo per la decisione. La disposizione indicata, nella parte in cui consente, la variabile composizione dell'organo non si pone in contrasto con norme della costituzione né con i principi desumibili dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, poiché la variabilità di composizione risponde ad esigenze di funzionamento dell'organo stesso(v. Corte Cost. n. 284 del 12986).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)