Sez. U, Sentenza n. 10137 del 26/05/2004 (Rv. 573161 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizi disciplinari e di iscrizione all'albo - CNF - Composizione numerica - Variabilità - Contrasto degli artt. 16, 18 e 22 D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944 con gli artt. 25 e 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La disciplina normativa sulla composizione variabile del Consiglio nazionale forense (artt. 16, 18 e 22 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382), applicabile anche quando il detto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali, non contrasta con il principio di precostituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.), né incide in alcun modo sulla indipendenza ed imparzialità dell'organo (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) cfr. Corte cost., sentenza n. 284 del 1986.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 16, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 18, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 22, Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)