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Sez. 6, Sentenza n. 2202 del 16/11/1989 Ud. (dep. 16/02/1990) Rv. 183367 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - CASA DI CURA - DISCIPLINA IGIENE ALIMENTI - DESTINATARIO DELLE NORME - AMMINISTRATORE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1989-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183367-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - CASA DI CURA - DISCIPLINA IGIENE ALIMENTI - DESTINATARIO DELLE NORME - AMMINISTRATORE - RESPONSABILITÀ - SUSSISTE.*

In materia di disciplina della igiene degli alimenti, l'amministratore unico di una società proprietaria di una casa di cura è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di legge. L'esistenza di una disposizione regolamentare che affida ad altri soggetti (e segnatamente al direttore sanitario) l'organizzazione sanitaria delle cliniche private non esclude la primaria responsabilità del legale rappresentante della casa di cura per le violazioni di norme penalmente sanzionate. L'esonero da tale responsabilità può sussistere in una impresa di grandi dimensioni, se è provata la delega esclusiva per gli aspetti organizzativi e la capacità del delegato di esercitarla. (V mass n 173471; (V mass n 174935; (V mass n 180866).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)