Sez. U, Sentenza n. 9489 del 12/07/2001 (Rv. 548125 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | Crediti di ente territoriale per erogazione di acqua ad uso domestico - Commissione tributaria - Giurisdizione - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, né in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)