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Sez. 1, Sentenza n. 9240 del 25/06/2002 (Rv. 555315 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE | Credito del comune per erogazione di acqua ad uso domestico - Natura di entrata patrimoniale e non di imposta o tassa - Conseguenze - Competenza per materia del tribunale - Esclusione - Riscossione mediante cartella esattoriale - Termini di impugnazione previsti in materia tributaria - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555315-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il credito del comune per l'erogazione al singolo di acqua ad uso domestico costituisce entrata patrimoniale dell'ente e può essere riscosso con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, trovando titolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Ne deriva che la controversia relativa a detto credito (che spetta alla cognizione del giudice ordinario) esula dalla competenza per materia del tribunale di cui all'art. 9 cod. proc. civ. Inoltre, l'impugnazione della cartella di pagamento non è soggetta al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile nella sola materia tributaria, e ciò anche se la cartella costituisca mezzo di esecuzione esattoriale, configurandosi in tal caso un'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e ss. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)