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Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 06/05/1966 (Rv. 322300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE RACCOLTA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE RACCOLTA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora non sia stata dedotta in appello, con apposito motivo di gravame, l'inammissibilita, per violazione dei limiti legali, di una prova testimoniale raccolta in primo grado non puo per la prima volta prospettarsi in Cassazione tale violazione, dettata per la tutela di interessi privatistici e non attinenti all'ordine pubblico. (Cfr 1679/64; 1515/64; 1111/64; 741/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)