Sez. 2, Sentenza n. 28102 del 30/12/2009 (Rv. 610721 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE | Stipulazione di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento negoziale - Inammissibilità della prova raccolta in primo grado per violazione dei limiti legali - Mancata proposizione di specifico motivo di appello - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - IN GENERE
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto la stipulazione, dopo la formazione di un documento negoziale, di un patto aggiunto o contrario al contenuto dello stesso non sono dettati per ragioni di ordine pubblico ma nell'interesse delle parti; ne consegue che non può, "omisso medio" e "per saltum", prospettarsi in cassazione l'inammissibilità, per violazione dei limiti legali, della prova raccolta in primo grado, qualora tale inammissibilità, pur dedotta prima dell'espletamento della prova, non sia stata coltivata in appello con apposito motivo di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)