Sez. 5, Sentenza n. 15093 del 22/11/2000 (Rv. 542035 - 01)
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Duplicita di forme di fusione - Efficacia traslativa e carattere oneroso - Ricorrenza in entrambe - Fondamento.
SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE
La fusione, nelle due forme previste dall'art. 2501 cod. civ., ha efficacia traslativa, dal momento che l'unificazione di più società separate ed indipendenti, che tale operazione determina, comporta la concentrazione (e quindi il trasferimento)dei loro rispettivi patrimoni in un'unica struttura produttiva, operazione alla quale deve riconoscersi carattere oneroso, posto che i trasferimenti delle masse patrimoniali delle singole società che partecipano alla fusione sono fra loro collegati ed interdipendenti; e ciò sia quando la fusione porta alla costituzione di una società nuova, sia nel caso di incorporazione, in quanto i soci della società incorporata entrano a far parte della società incorporante, acquisendo una nuova partecipazione, rappresentativa dell'intero patrimonio aziendale risultante dalla fusione, la cui entità è determinata sulla base del rapporto (il cosiddetto rapporto di cambio) esistente tra i valori netti emergenti dalle situazioni patrimoniali delle due società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)