Sez. 5, Sentenza n. 21803 del 20/10/2011 (Rv. 619843 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Disciplina di soppressione dell'imposta di successione recata dalla legge n. 383 del 2001 - Modifica del regime tributario in materia di successioni e donazioni - Applicabilità ex art. 17 alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della legge - Conseguente inapplicabilità alle situazioni anteriori ma non definite a tale data - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - prospettata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 13 e 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nella parte in cui prevedono che le nuove disposizioni, statuenti la soppressione dell'imposta in questione, si applichino "alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge", fissata per il 25 ottobre 2001, e non anche a quelle situazioni che, pur anteriori a tale data, non siano in quel momento ancora definite, in quanto la nuova disciplina non si pone in violazione del principio di eguaglianza, costituendo il fluire del tempo elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.
Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 13 CORTE COST., Legge 18/10/2001 num. 383 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)