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Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 02/03/2011 (Rv. 617002 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Art. 69 della legge n. 342 del 2000 - Modifica del regime tributario in materia di successioni e donazioni - Applicabilità ex comma 7 dell'art. 69 ai fatti ed agli atti successivi al 1° luglio 2000 - Conseguente inapplicabilità alle situazioni anteriori ma non definite a tale data - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617002-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sulle successioni e donazioni, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento e, quindi, per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342 nella parte in cui prevede che le nuove disposizioni dalla stessa introdotte in materia di successioni e donazioni, si applichino "ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1° luglio 2000" e non anche a quelle situazioni che, pur anteriori a tale data, non siano in quel momento ancora definite, in quanto la disposizione, oltre ad essere in linea con il principio generale di non retroattività delle leggi tributarie, risponde a criteri di ragionevolezza e non si pone come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 213 art. 3, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)