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Sez. 1 - , Sentenza n. 22280 del 03/11/2016 (Rv. 642649 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione per amnistia - Applicazione del beneficio a seguito di derubricazione del reato - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642649-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto considerato dalla legge come reato si prescrive, ove il reato si sia estinto per amnistia ma l'applicazione del beneficio consegua alla derubricazione dell'originaria imputazione, solo dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)