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Sez. 1, Sentenza n. 6373 del 24/03/2005 (Rv. 580922 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Mancata presentazione di ricorso amministrativo - Ordinanza ingiunzione prefettizia - Termine di emissione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580922-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il termine per la emanazione della ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento comincia a decorrere, in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo da parte del contravventore, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione dello stesso, poichè solo a partire da tale data l'organo accertatore può trasmettere gli atti al prefetto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)