Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 13/06/1977 (Rv. 386170 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CANONE - OBBLIGO DI VERSAMENTO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - LIBERAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CANONE - OBBLIGO DI VERSAMENTO - PERSISTENZA - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - LIBERAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
L'obbligazione del conduttore il quale, non avendo restituito la cosa locata alla scadenza del contratto, e tenuto a versare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna oltre a risarcire il maggior danno (art 1591 cod civ), ha carattere contrattuale, Ond'e che per liberarsi dalla relativa responsabilita il debitore deve provare che il ritardo o l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile. (Conf 3210/71, mass n 354617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)