Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 10/11/1971 (Rv. 354617 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Il conduttore ha l'Obbligo specifico di restituire, alla scadenza, la cosa avuta in temporaneo godimento e di risarcire il locatore, nell'ipotesi di ritardato adempimento, del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art 1591 cod civ. tale obbligazione ha carattere contrattuale, Ond'e che il debitore, per liberarsi dalla relativa responsabilita deve provare che il ritardo o l'inadempimento sia stato determinato da impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)