Sez. 2, Sentenza n. 12989 del 28/11/2012 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 255525 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Aggiotaggio manipolativo - Momento consumativo - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di aggiotaggio manipolativo rientra tra i reati di pericolo concreto eventualmente permanenti e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario, a nulla rilevando che l'evento naturalistico non si verifichi. Ne consegue che, nel caso in cui il reato sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a., gestore del relativo mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)