Sez. 5, Sentenza n. 49362 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012) Rv. 254063 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reati finanziari - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Momento consumativo - Individuazione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il delitto di manipolazione del mercato รจ reato di mera condotta che si consuma nel luogo e nel momento in cui viene portata a termine la sequenza di atti integranti l'azione vietata e, dunque, nell'ipotesi di aggiotaggio manipolativo commesso mediante l'acquisto di titoli quotati, nel luogo e nel momento in cui l'ordine di acquisto viene immesso nella rete telematica del mercato borsistico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)