Sez. 1, Sentenza n. 8990 del 05/06/2003 (Rv. 563930 - 01)
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE | Finanziamenti di soccorso decennali alle aziende agricole - "Ex" D.L. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Requisiti oggettivi - Individuazione.
AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE
I finanziamenti di soccorso decennali, concessi alle aziende agricole ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (recante "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989 - 1990", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31), sono applicabili in presenza, non solo di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, bensì anche di esposizioni finanziarie le quali - benché non titolate (perché nascenti da un contratto, come quello di conto corrente ordinario, con causa non caratterizzante "ab origine" le operazioni compiute) - siano tuttavia a destinazione tipizzata, in quanto oggettivamente rivolte alle necessità dell'azienda agricola, sempre che detta destinazione finalistica risulti dal contratto o da comportamenti concludenti nella fase esecutiva del contratto stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)