Sez. 3, Sentenza n. 13586 del 26/05/2008 (Rv. 603123 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Finanziamento di soccorso alle imprese agricole danneggiate dalla siccità previsto dall'art. 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231 - Sopravvenienza degli artt. 4, comma 1, e 5 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 - Effetti - Ampliamento della possibilità di accedere al beneficio per le esposizioni finanziarie comunque destinate alle necessità dell'azienda agricola - Sussistenza - Ulteriore proroga al 31 dicembre 1992 dell'ambito temporale per l'espletamento della procedura di soccorso e del pagamento delle rate scadute - Sussistenza - Operazioni di credito con ratei scadenti successivamente al 31 dicembre 1992 - Concedibilità delle provvidenze - Sussistenza.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di finanziamento di soccorso alle imprese agricole danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 in alcune regioni del Mezzogiorno, l'estensione da parte dell'art. 5 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 gennaio 1991, n. 31, delle disposizioni di cui al precedente art. 4, commi 1, 2 e 4, anche alle domande non ancora definite e presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, ha ampliato la portata dell'art. 4 del d.l. n. 231 cit., sia perché il mutuo di soccorso è divenuto concedibile non solo per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ma anche per le esposizioni finanziarie comunque destinate alle necessità dell'azienda agricola, sia perché la proroga per il pagamento delle rate scadute, inizialmente concessa in via generalizzata, al fine di consentire la presentazione della domanda di mutuo, fino al 31 dicembre 1989 e, quindi, nel caso di effettiva e tempestiva presentazione della domanda stessa, fino alla data di concessione del prestito o di comunicazione dell'esito negativo dell'istanza, è stata differita al 31 dicembre 1992, data peraltro definitoria del solo ambito temporale concesso per l'espletamento della procedura di soccorso, mentre il beneficio può essere richiesto anche per operazioni di credito con ratei scadenti successivamente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/06/1989 num. 231 art. 4, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 5, Legge 04/08/1989 num. 286, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)