Sez. 2, Sentenza n. 2298 del 26/05/1981 Cc. (dep. 20/06/1981) Rv. 149456 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA- DURATA SCARCERAZIONE - IN GENERE - REATO RITENUTO IN SENTENZA - NOZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA- DURATA SCARCERAZIONE - IN GENERE - REATO RITENUTO IN SENTENZA - NOZIONE.*
L'art. 275 cod. proc. pen. stabilisce che anche dopo la condanna a pena detentiva con sentenza ancora soggetta ad impugnazione l'imputato deve essere scarcerato se sono trascorsi i termini massimi di custodia preventiva valutati con riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza; come tale va inteso non solo il reato diversamente qualificato, ma anche quello che, pur conservando la sua qualifica, sia soggetto a pena diversa da quella ordinaria per effetto della eventuale concessione di circostanze aggravanti o attenuanti e del conseguente giudizio di comparazione. (Conf. Mass. N. 143959; (Conf. Mass. N. 144982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Decreto Legge 01/05/1970 num. 192 art. 2, Decreto Legge 30/04/1977 num. 151 art. 1 CORTE COST., Legge 07/06/1977 num. 296 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)