Sez. 2, Sentenza n. 282 del 28/01/1980 Cc. (dep. 16/04/1980) Rv. 144982 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NECESSITA DI RIFERIRSI ALLA PENA COMMINATA IN CONCRETO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NECESSITA DI RIFERIRSI ALLA PENA COMMINATA IN CONCRETO.*
L'art 272 cod proc pen va coordinato con l'art 275 stesso codice, il quale dispone che, ai fini della Determinazione del termine massimo di custodia preventiva, devesi far riferimento, quando sia stata gia emessa una sentenza e contro la stessa sia stata proposta impugnazione, alla pena prevista per il reato in essa ritenuto. Da cio deriva che, in siffatta ipotesi, il termine massimo di carcerazione preventiva va stabilito con riferimento non alla pena comportata dal reato originariamente contestato, ma con riguardo a quella comminata per il reato per il quale e stata affermata la colpevolezza. Non va infatti preso in considerazione il titolo del reato, ma la pena edittale massima per esso prevista, tenuto conto degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti applicate ed, in ipotesi di concorso delle une e delle altre, del risultato del giudizio di comparazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)