Sez. U, Sentenza n. 224 del 25/05/2001 (Rv. 546970 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico dipendente - Controversia sulla pignorabilità dello stipendio - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel caso in cui il pubblico dipendente lamenti nei confronti del datore di lavoro la violazione delle norme concernenti la pignorabilità dello stipendio, la relativa controversia non concerne il rapporto di impiego tra il lavoratore e l'ente pubblico che, in quanto terzo "debitor debitoris", è estraneo alle azioni esecutive promosse dai creditori procedenti nei confronti del debitore "esecutato"; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)