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Sez. U, Sentenza n. 2962 del 11/03/1992 (Rv. 476209 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Ritenuta fiscale d'acconto sulla retribuzione del lavoratore - Controversia relativa alla legittimità della stessa ed alla pretesa della sua restituzione maggiorata dagli interessi - Commissioni tributarie - Giurisdizione - Devoluzione - Domanda di risarcimento danni cagionati da una ritenuta non dovuta - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione - Controversia tributaria - Pregiudizialità - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476209-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria

Nel caso in cui il lavoratore lamenti nei confronti del datore di lavoro l'errata determinazione della ritenuta fiscale d'acconto sulle retribuzioni corrispostegli, la giurisdizione delle commissioni tributarie è limitata alla controversia relativa alla legittimità della ritenuta medesima ed alla pretesa relativa alla restituzione di essa, maggiorata degli interessi - atteso il carattere accessorio di questi rispetto al credito - ma non si estende a domande ulteriori, che presuppongono bensì l' accertamento in ordine alla suddetta legittimità, ma involgono, come quando sia stato altresì domandato il risarcimento dei danni cagionati da una ritenuta non dovuta, profili di interesse che esorbitino rispetto a quello soddisfatto dal semplice accoglimento della suddetta pretesa restitutoria. Tali ultime domande appartengono, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvi i provvedimenti che lo stesso potrà adottare in relazione alla pregiudizialità della controversia tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)