Sez. 3, Sentenza n. 687 del 02/03/1995 Cc. (dep. 14/04/1995) Rv. 200926 - 01
Misure cautelari - In genere | Riesame ed appello - Natura di impugnazioni - Sussistenza - Rigetto o inammissibilità - Condanna alle spese del procedimento - Legittimità - Fattispecie: riesame di sequestro preventivo.
Misure cautelari - In genere
In tema di misure cautelari, riesame ed appello sono considerati, anche alla luce dell'espresso dettato del codice di rito penale (capo VI titolo primo libro quarto) impugnazioni, sicché si applica il disposto dell'art. 592 comma primo, cod. proc. pen., il quale detta la regola generale secondo cui" con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento". Lo stesso termine "provvedimento" non distingue tra ordinanza o sentenza, mentre è conforme ai principi generali in tema di soccombenza la condanna dell'impugnante alle spese. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di sequestro preventivo, si era dedotto, fra l'altro, violazione di legge per irrituale condanna alle spese).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)