Sez. U, Sentenza n. 150 del 06/04/2001 (Rv. 545644 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Vizio della motivazione in fatto - Deducibilità "ex" art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall'art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)