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Sez. U, Sentenza n. 819 del 22/11/1999 (Rv. 531374 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Motivi - Vizio della motivazione in fatto - Deducibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a giudizi di fatto sia sul dedotto impedimento a comparire sia sul merito.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531374-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

L'inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge denunziabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, oppure in una motivazione apparente o perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie, non imposta neanche dall'art. 111 Cost. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del riportato principio riguardo alle parti della impugnata decisione relative sia all'accertamento dell'insussistenza di un effettivo impedimento di natura sanitaria alla comparizione dell'incolpato all'udienza di discussione, sia al giudizio sul merito).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)