Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 15/06/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 153505 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Il provvedimento del questore, emesso ai sensi dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è da ritenersi indubbiamente motivato in ordine alla pericolosità di cui all'art. 203 cod. pen. ove si assuma che il soggetto è stato più volte denunciato e condannato per contravvenzione al foglio di via obbligatorio, che non ha residenza stabile, che non ha mezzi di sussistenza, che non ha occupazione duratura pur valido al lavoro, che si associa a pregiudicati.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)