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Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 25/03/1986 Ud. (dep. 08/08/1986) Rv. 173485 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - MOTIVAZIONE - PERICOLOSITÀ DESUNTA DA COMPORTAMENTI TENUTI DAL SOGGETTO IN CITTÀ DIVERSE DA QUELLA DALLA QUALE È STATO ALLONTANATO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173485-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - MOTIVAZIONE - PERICOLOSITÀ DESUNTA DA COMPORTAMENTI TENUTI DAL SOGGETTO IN CITTÀ DIVERSE DA QUELLA DALLA QUALE È STATO ALLONTANATO - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Non può ritenersi illegittimo, per carenza di motivazione, il provvedimento di rimpatrio del questore, emesso ai sensi dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nel caso in cui si desuma la pericolosità del soggetto dal complesso dei comportamenti dallo stesso tenuti in città diverse da quella dalla quale deve essere allontanato. (V mass n 151153; (V mass n 153505).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)