Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28871 del 05/10/2022 (Rv. 665767 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Verbale di conciliazione avanti al giudice - Titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare - Configurabilità - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALE DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI - VALORE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE
Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso.
Cod. Proc. Civ. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 612 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)