Sez. L, Sentenza n. 21435 del 17/10/2011 (Rv. 619399 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale docente e non docente - Supplenze annuali e temporanee - Disciplina - Posti previsti dalla pianta organica e posti indicati annualmente dall'istituto scolastico - Distinzione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE
In materia di personale della scuola, l'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea per il personale docente e, per il richiamo operato dall'art. 4, comma 11, medesima legge, per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), si riferisce ai soli posti, vacanti o non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero, mentre per i posti non previsti in pianta organica in quanto individuati dagli organi dell'istituto all'inizio di ciascun anno scolastico in considerazione della popolazione scolastica iscritta trova applicazione l'istituto della supplenza temporanea, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)