Sez. L, Sentenza n. 21827 del 15/10/2014 (Rv. 632799 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE | Determinazione annuale della pianta organica del personale docente (e ATA) degli istituti scolastici - Autonomia rispetto alle precedenti determinazioni - Conseguenze.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - IN GENERE
In materia di personale della scuola, la deliberazione effettuata, per ogni anno scolastico, della pianta organica - costituita dall'insieme del corpo docente e del personale ATA che il Ministero assegna ad un determinato istituto in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso lo stesso - é, salvo diversa determinazione, giuridicamente autonoma ed indipendente rispetto alle precedenti deliberazioni, sicché le posizioni dei docenti vanno necessariamente valutate con riferimento alla pianta organica stabilita per l'anno di riferimento e non a quelle precedenti, dovendosi escludere che l'eventuale disapplicazione della precedente possa comportare - a cascata - la disapplicazione della successiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)