Sez. L - , Ordinanza n. 19330 del 15/06/2022 (Rv. 664928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Ferie - Mancata fruizione - Indennità sostitutiva nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Astensione obbligatoria - Spettanza - Fondamento - Dimissioni - Irrilevanza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE
Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, va riconosciuto alla lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di fruirne essendo in astensione obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la norma deve essere interpretata in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ove queste vengano rese all'esito del periodo di astensione obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle dimissioni.
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)