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Sez. L, Sentenza n. 2519 del 04/02/2013 (Rv. 625125 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Dipendenti cessati dal servizio per prepensionamento - Impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2013-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625125-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Con riferimento a dipendente delle Ferrovie dello Stato che cessi dal servizio per prepensionamento e rispetto al quale trovi applicazione la disciplina recata dall'art. 4, comma quattordicesimo, del c.c.n.l. dei ferrovieri 1993/95, integrativo del precedente art. 52, comma nono, del c.c.n.l. dei ferrovieri 1990/92 (che, nel caso di risoluzione del rapporto lavorativo, prevede in favore del lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute "per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore" stesso), l'impossibilità per il dipendente di usufruire dell'intero periodo di ferie non esonera l'azienda ferroviaria dall'obbligo di corrispondere la relativa indennità, salvo che il datore di lavoro provi che tale impossibilità sia riconducibile alla volontà dello stesso lavoratore, per il suo irragionevole rifiuto di accettare ogni soluzione offerta, diretta a contemperare il suo diritto alle ferie con le esigenze di funzionalità aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1990 art. 52 com. 9, Contr. Coll. 18/11/1994 art. 4 com. 14, Legge 07/06/1990 num. 141 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)