Sez. L, Sentenza n. 11930 del 16/05/2013 (Rv. 626241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Attività prestata presso una scuola privata gestita da un'associazione - Subordinazione - Criteri di valutazione - Ricorso ad elementi sintomatici da valutare globalmente - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Deve essere qualificato in termini di lavoro subordinato quello prestato dal personale, docente e non docente, operante presso una scuola, materna ed elementare, gestita da un'associazione, nonostante la qualità di associati formalmente rivestita dai prestatori d'opera, in virtù di indici presuntivi quali: l'articolazione dei corsi e l'attribuzione delle classi agli insegnanti secondo moduli organizzativi previsti dalla legge, inconciliabili con una pretesa libertà di orario; la predeterminazione, nella misura e nei contenuti, delle attività lavorative; l'entità sia dell'impegno lavorativo giornaliero richiesto, sia delle erogazioni effettuate in favore del personale, incompatibile con la sostenuta natura di meri rimborsi spese "a forfait".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)