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Sez. L, Sentenza n. 8836 del 22/07/1992 (Rv. 478305 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - In genere | Riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero ad un rapporto associativo - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478305-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - In genere

Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative (nella specie, di insegnamento presso una scuola) sia da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato o invece, in relazione alla costituzione di un'associazione non riconosciuta, ad un rapporto associativo, non è necessario determinare l'esatta natura di quest' ultimo, e neppure se esso sia vero o simulato (potendo coesistere nello stesso soggetto la duplice qualifica di socio o associato e quella di lavoratore subordinato); occorre invece accertare se il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o dell'organo che assuma le scelte di fondo nell'organizzazione delle persone e dei beni, e, ancora, se il prestatore abbia un potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa, in particolare in relazione ad un obbligo di rendiconto periodico da parte degli organi amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)