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Sez. 3, Sentenza n. 7757 del 24/01/2025 Cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287663-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di reiterazione del reato - Concorrenza dei requisiti per l'applicazione delle misure - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287663-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, le esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione del reato devono necessariamente concorrere, sicché, nell'incidente cautelare, è necessario accertare la persistente vigenza della misura disposta in ragione della ritenuta sussistenza anche del pericolo di inquinamento della prova, in quanto il disposto dell'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., nel limitare la possibilità di rinnovare la misura ai soli casi in cui si renda necessario fronteggiare tale pericolo, postula l'esistenza di una misura tuttora in essere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva motivato sulle sole esigenze di special-prevenzione e non anche sul pericolo di inquinamento probatorio, egualmente fondante l'applicazione della misura interdittiva).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 287 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)