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Sez. 5, Sentenza n. 1325 del 18/11/2015 Cc. (dep. 14/01/2016) Rv. 265679 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Termini di durata delle misure - Legge 16 aprile 2015, n. 47 - Obbligo del giudice di motivare in ordine alla durata della misura applicata - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265679-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

In tema di misure interdittive, la determinazione dei termini di durata - non superiore nel massimo a dodici mesi, ex art. 308 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 10 L. 16 aprile 2015, n 47 - è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, sul quale grava l'obbligo di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della durata della cautela applicata nonché all'adeguatezza di essa in relazione alle esigenze cautelari da salvaguardare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)