Sez. 5, Sentenza n. 1325 del 18/11/2015 Cc. (dep. 14/01/2016) Rv. 265679 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Termini di durata delle misure - Legge 16 aprile 2015, n. 47 - Obbligo del giudice di motivare in ordine alla durata della misura applicata - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
In tema di misure interdittive, la determinazione dei termini di durata - non superiore nel massimo a dodici mesi, ex art. 308 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 10 L. 16 aprile 2015, n 47 - è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, sul quale grava l'obbligo di motivare in ordine alle ragioni poste a fondamento della durata della cautela applicata nonché all'adeguatezza di essa in relazione alle esigenze cautelari da salvaguardare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)