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Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 23/03/1992 (Rv. 476405 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - Per i creditori | Somministrazione - Rapporto - Prosecuzione - Situazioni creditorie maturate prima, ma con scadenza successiva al concordato - Falcidia concordataria - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476405-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - Per i creditori

In tema di concordato preventivo, il rapporto di somministrazione, che prosegua dopo l'ammissione del somministrato al concordato, si sottrae alla falcidia concordataria, per le situazioni creditorie maturate prima del concordato, ma con scadenza successiva, in quanto la continuazione di un vincolo sinallagmatico unitario preclude la scissione tra prestazioni anteriori e posteriori all'inizio della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)