Sez. 3, Sentenza n. 2152 del 31/01/2006 (Rv. 587816 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Beni appartenenti a terzi - Obbligazione restitutoria - Sussistenza - Fondamento - Inadempimento - Condanna al pagamento dell'equivalente in danaro - Conseguenze - Accertamento del credito successivo all'apertura del concordato - Opposizione all'esecuzione - Infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI
Nel concordato preventivo, in applicazione analogica dell'art. 79 l. fall., il debitore concordatario è tenuto all'obbligo di restituzione dei beni appartenenti a terzi di cui si trovi in possesso alla data di apertura del concordato. Ove l'obbligazione restitutoria risulti inattuabile per essere stati i beni alienati a terzi, a tale obbligazione se ne sostituisce altra avente come oggetto il risarcimento del danno mediante pagamento di somma equivalente al valore pecuniario dei beni, in modo da ripristinare il patrimonio del terzo nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento. Ne consegue che va respinta l'opposizione con la quale una società in concordato preventivo, chiedendo l'assoggettamento del debito alla falcidia concordataria, resista all'esecuzione contro di essa intrapresa dal creditore sulla base di decreti ingiuntivi (il primo ottenuto per riconsegna della merce e il secondo - una volta divenuta inattuabile l0obbligazione restitutoria per essere stata la merce alienata - per il pagamento del suo controvalore) emessi dopo il decreto di apertura del concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)