Sez. 1, Sentenza n. 866 del 05/12/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203503 - 01
Pena - Pena detentiva | Sostituzione - Criteri di ragguaglio - Fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 402 del 1993 e giudicato successivamente ad essa - Sostituzione in ragione di lire 25.000 per ogni giorno di detenzione - Ragione.
Pena - Pena detentiva
Nel caso di condanna per reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - che ha modificato l'art. 135 cod. pen., elevando a lire 75.000 per giorno l'importo da considerare per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva - la sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria va eseguita assumendo come parametro quello di lire 25.000 per giorno di pena detentiva, previsto dall'art. 135 cod. pen. anteriormente alla sua modifica, e non quello di lire 75.000, in quanto la norma innovatrice ha natura sostanziale e, come tale, è sottoposta al regime di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)