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Sez. 3, Sentenza n. 1722 del 29/05/1998 Cc. (dep. 28/07/1998) Rv. 211546 - 01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria - Violazioni commesse prima e dopo la legge 5 ottobre 1993 n. 402 - Scindibilità.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211546-01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE

In caso di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini della applicazione del criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria fissato dall'art. 135 cod.pen., come modificato dalla legge 5 ottobre 1993 n. 402, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere scisse da quelle commesse dopo, e solo per queste ultime il ragguaglio va effettuato in base all'aumentato parametro, trovando per le prime applicazione la precedente normativa più favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)