Sez. 1, Sentenza n. 7115 del 25/05/2001 (Rv. 546986 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento esecutivo - Omessa opposizione - Successiva opposizione avverso la cartella esattoriale - Inammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La cartella esattoriale attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, regolata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 cui rinvia l'art. 206 C.d.S. (in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e cioè mediante ruolo, di cui la cartella costituisce un estratto) e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio (il verbale di accertamento in difetto del ricorso al prefetto ovvero l'ordinanza ingiunzione di pagamento) ed è, dunque, contro il verbale d'accertamento divenuto esecutivo che va proposta l'opposizione ex art. 22 della citata legge, non essendo il ricorso stesso più ammissibile contro la cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 206, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 206, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)