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Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 14/02/2007 (Rv. 599753 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a cartella esattoriale - Presupposti - Atto avente efficacia di titolo esecutivo - Identificazione - Verbale di contestazione non impugnato - Idoneità - Effetti - Deduzione, in sede di opposizione a cartella esattoriale, di contestazioni attinenti al contenuto del verbale - Ammissibilità - Esclusione - Deduzione di vizi propri della cartella - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599753-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace nè mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)