diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 571 del 24/02/1966 (Rv. 321140 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PRETURA - PRATICANTI PROCURATORI E LAUREATI IN GIURISPRUDENZA - PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - ESTENSIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321140-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PRETURA - PRATICANTI PROCURATORI E LAUREATI IN GIURISPRUDENZA - PRESTAZIONI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI - ESTENSIONE E LIMITI.*

I laureati in giurisprudenza ed i praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un determinato periodo di tempo e previo giuramento davanti al Presidente del tribunale, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia -art.8 d.l. 27 dicembre 1933, n.1378.Ad essi e pure consentito svolgere attivita relativa a prestazioni stragiudiziali, come si ricava dall'art. 11 del d.m. 29 novembre 1960 e dall'art. 10 del d.m. 2 aprile 1965, che le contemplano ai fini della commisurazione degli onorari e delle competenze. *

Riferimenti normativi: DM 02/04/1965 art. 10, Legge 27/12/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., DM 29/11/1960 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)