Sez. U, Sentenza n. 15148 del 28/11/2001 (Rv. 550722 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Prestazioni stragiudiziali - Limiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
Ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 1578 del 1933, i praticanti procuratori ammessi al patrocinio davanti alle Preture del distretto di Corte d'Appello nel quale sono iscritti per la pratica possono svolgere prestazioni stragiudiziali, ma resta esclusa l'ammissibilità di attività che di fatto sostituiscano quelle del difensore in giudizi per i quali difetti il patrocinio (nella specie, la SC ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale forense che ha ritenuto sussistente un illecito disciplinare nel caso di praticante abilitato al patrocinio dinanzi alle preture, che aveva svolto, a favore di imputato di reato di competenza del tribunale, un'attività integralmente sostitutiva di quella del difensore, compresa la redazione di una memoria difensiva dallo stesso sottoscritta e depositata)
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 29/11/1960 art. 11, DM Grazia e Giustizia 02/04/1965 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)